I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Gli istituti della tregua fiscale applicabili dagli enti locali - Parte 2

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Tra i diversi istituti di tregua fiscale che la legge di bilancio 2023 ha consentito di applicare agli enti territoriali vi è la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi 219-221 dell'articolo 1 della legge 197/2022). Così come le altre misure di tregua fiscale (conciliazione giudiziale agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti avanti alla Corte di cassazione su Nt+ Enti locali & edilizia dell'8 marzo), commentate nell'articolo uscito nei giorni scorsi su questo Quotidiano, si tratta di un istituto alternativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186-204). I comuni, per darne applicazione, devono adottare apposita deliberazione di competenza consiliare di natura regolamentare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997 entro il prossimo 31 marzo. La delibera, a mente del comma 221-bis dell'articolo 1 della legge 197/2022, introdotto dal Dl 198/2022, diviene efficace con la sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente e non con la pubblicazione nel sito del ministero dell'Economia e delle finanze, come di norma accade (articolo 13, comma 15, Dl 201/2011). Ministero a cui comunque la deliberazione va inviata, ai soli fini statistici, entro il 30 aprile 2023.

L'istituto in parola, che impropriamente il comma 221-bis ritiene applicabile alle «controversie in cui è parte» l'ente territoriale o suo ente strumentale, riguarda in realtà la fattispecie dell'omesso o parziale pagamento, alla data del 1° gennaio 2023, di rate conseguenti:
• al pagamento rateale dell'accertamento con adesione: si tratta di un istituto, disciplinato in termini generali dal Dlgs 218/1997, che può trovare applicazione anche nei tributi locali qualora espressamente deciso dall'ente (articolo 50 della legge 449/1997). L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme dovute o della prima rata, nel caso di pagamento rateale (articolo 9 del Dlgs 218/1997). In termini generali, l'articolo 8 del Dlgs 218/1997 stabilisce che le somme dovute in seguito all'accertamento con adesione o la prima rata delle stesse devono essere versate entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione. Nel caso degli accertamenti con adesione relativi ad accertamenti esecutivi degli enti locali, il termine per il versamento delle somme dovute è di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso rideterminato (comma 792 della legge 160/2019). Il pagamento rateale delle somme dovute è consentito, dalle leggi statali, in 8 rate trimestrali posticipate, elevate a 16 nel caso di importi dovuti superiori a 50.000 euro. Tuttavia, si ritiene che la regolamentazione comunale dell'istituto potrebbe disciplinare diversamente il pagamento rateale. Di norma, in caso di mancato pagamento di una delle rate successive alla prima, si applica l'articolo 15-ter del Dpr 602/1972, in base al quale, qualora il pagamento delle stesse non avvenga entro la scadenza di quella successiva, il contribuente decade dalla rateizzazione e le somme residue sono tutte dovute ed avviate alla riscossione coattiva, con applicazione della sanzione per omesso versamento dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997, maggiorata del 50%. La decadenza non opera nel caso del cosiddetto "lieve inadempimento", che si ha quando vi è un insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro o di tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
• ad acquiescenza all'avviso di accertamento: l'istituto dell'acquiescenza agli avvisi di accertamento degli enti locali è disciplinato sia dall'articolo 1, comma 699, della legge 147/2013, nella Tari, e sia, nell'Imu, dall'articolo 1, comma 775, della legge 160/2019. Il pagamento rateale degli avvisi di accertamento esecutivi trova una specifica disciplina nelle norme dei regolamenti comunali, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796 e seguenti della legge 160/2019, ovvero nella norma appena citata in caso di mancata disciplina comunale. Non si applica invece la norma dell'art. 15 del D.Lgs 218/1997, che riguarda solo i tributi erariali. L'acquiescenza degli accertamenti dei tributi locali non contempla tuttavia l'ipotesi della rateizzazione, a differenza delle norme riferite ai tributi statali. Qualora si voglia ritenere, con uno sforzo interpretativo, l'istituto applicabile anche alle rateizzazioni degli avvisi di accertamento, lo stesso si limiterebbe alle richieste presentate prima della scadenza del termine per l'impugnativa dell'avviso. Infatti, dopo la scadenza del termine si verifica il consolidamento dell'atto di natura oggettiva, conseguente alla sua inoppugnabilità, e non invece di natura soggettiva, richiedente invece la manifestazione di volontà espressa del contribuente di accettare la richiesta impositiva prima della definitività dell'atto (consolidamento soggettivo). Nel caso di pagamento rateale, la disciplina di legge stabilisce che il contribuente che non paga, dopo espresso sollecito, due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, decade dalla rateizzazione e l'importo residuo è immediatamente riscuotibile. In questo caso, la legge non prevede l'applicazione della sanzione per omesso versamento maggiorata. Nel caso in cui la rateizzazione riguardi un avviso di accertamento "non esecutivo", emesso cioè prima del 2020, la sua disciplina, così come l'eventuale decadenza, sarà rimessa solo alla previsione regolamentare dell'ente.
• Reclamo o mediazione, ai sensi dell'articolo 17-bis del Dlgs 546/1997: si tratta della possibilità che la norma appena citata consente di rateizzare il pagamento delle somme dovute in seguito alla mediazione. La mediazione riguardante atti impositivi si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Alle rateizzazioni si applicano le stesse norme previste per la rateizzazione dell'accertamento con adesione.

Inoltre, l'istituto agevolativo dei commi 219-221 della legge di bilancio si applica anche all'ipotesi di omesso versamento degli importi, anche rateali, dovuti in seguito alla conciliazione giudiziale. La conciliazione giudiziale si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell'accordo conciliativo o con il verbale di udienza, e non anche a seguito dell'avvenuto pagamento. Nel caso in cui il contribuente non abbia pagato l'importo dovuto o una delle rate entro la scadenza di quella successiva, le somme residue sono immediatamente esigibili e si ha l'applicazione della sanzione per omesso versamento, maggiorata del 50%.

Il ricorso alla regolarizzazione agevolata presuppone che non sia stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione. Come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/2023, in assenza di riferimento normativo, la notifica non deve essere avvenuta prima del versamento integrale delle somme dovute in seguito alla definizione agevolata o della prima rata.

Non sono preclusivi all'adesione invece la notifica del provvedimento di decadenza dalla rateizzazione (circolare Agenzia Entrate n. 2/2023) o eventuali solleciti di pagamento.

La regolarizzazione consente di provvedere al pagamento della sola imposta e si perfeziona con il versamento di tutte le somme dovute o in unica soluzione entro il 31 marzo 2023, ovvero in forma rateale, fino a massimo 20 rate trimestrali di pari importo, con la prima scadente il 31 marzo 2023 e le successive il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre ed il 31 marzo di ogni anno (maggiorate degli interessi legali).

É che la data di scadenza sopra indicata, prevista dalla legge, è incompatibile con il termine assegnato ai comuni per decidere se applicare l'istituto in parola. Pertanto, si ritiene che il regolamento debba prevedere un termine di pagamento successivo, non inferiore a 60 giorni dalla sua entrata in vigore (ai sensi della legge 212/2000).

Qualora il contribuente non provveda al pagamento nei termini sopra indicati (quindi anche solo di una rata), la regolarizzazione non produce effetti e torneranno dovuti, oltre al tributo residuo, anche le sanzioni e gli interessi inclusi nell'atto oggetto di rateizzazione. Inoltre, si applica all'importo residuo dovuto a titolo di imposta anche la sanzione per omesso versamento prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997. Pur se sul punto va osservato che in realtà per le rateizzazioni degli accertamenti con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale è già previsto che si applichi la sanzione per omesso versamento maggiorata del 50%, seppure solo nel caso di decadenza dalla rateizzazione. Andrà quindi chiarita la portata della sanzione "ordinaria" dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997, in luogo di quella maggiorata applicata nelle fattispecie sopra indicate, salvo voler ritenere che la prima si applichi solo se non sussistono i presupposti per applicare la maggiorazione (rateizzazioni non ancora decadute).

La norma prevede che nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, la cartella debba essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso o parziale pagamento. Nel caso di somme contenute in accertamenti esecutivi in realtà non c'è la notifica di un successivo titolo esecutivo, facendo ritenere quindi che la norma si applichi alle ipotesi in cui le somme dovute derivino da provvedimenti che richiedono la successiva notifica della cartella o dell'ingiunzione fiscale (ad esempio l'atto di accertamento con adesione perfezionato, l'accordo o il processo verbale nel caso della conciliazione giudiziale, l'accordo di mediazione).

(*) Vice presidente Anutel
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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

- Padova, 15/03/2023: La costruzione del bilancio 2023/2025 e le chiusure 2022 alla luce delle novità normative in materia di finanza locale (9,00-14,30)

- Caprarola (Vt), 16/03/2023: Le principali novità in materia di tributi locali per il 2023 (9,00-16,30)

- Verona, 21/03/2023: Le principali novità in materia di tributi locali per il 2023 (9,00-16,30)

- Desenzano (Bs), 27-28-29/03/2023: Master breve in materia di società partecipate dagli enti locali

- Triggiano (Ba), 28/03/2023: La "visione" del preventivo e del rendiconto, tenendo conto delle criticità (9,00-14,00)

- Formigine (Mo), 29/03/2023: La riscossione delle entrate locali (9,00-16,30)

- Sede Nazionale Anutel Montepaone (Cz), dal 3 al 7/04/2023: Tributi locali:- corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

- Verbania, 18/04/2023: Imu - Tasi e nuova Imu: l'abitazione principale e le assimilazioni (9,00-16,30)

- San Michele al Tagliamento (Ve), 8-11/05/2023: Master breve sui tributi locali

- Perugia, 15/05/2023: Lessico" e "struttura" del (nuovo) codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (9,00-16,00)

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 22-23/03/2023: Corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00 / 14,30-18,30)

- 23/03/2023: Imu e aree edificabili corso base per nuovi funzionari - III modulo (10,00-12,00)

- 23/03/2022: La legge di bilancio 2023 - parte 2: interventi sull'imu e recenti interventi normativi interpretativi – altri tributi (15,00-17,00)

- 29/03/2023: Diritto delle successioni tra accertamento e riscossione – question time (10,00-12,00)

- 12/04/2023: Procedure concorsuali profili impositivi e adempimenti amministrativi – question time (10,00-12,00)

-13/04/2023: L'autotutela nei tributi locali alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali (15,30-17,30)

- 24/04/2023: La mediazione tributaria: tra responsabilità e facoltà del funzionario alla luce della legge 31 agosto 2022, n. 130 (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 16/03/2023: L'impatto del fondo rischi e delle passività potenziali nel risultato di amministrazione (10,00-12,00)

- dal 20/3 al 30/3/2023: L'agente contabile e il conto giudiziale

- 12/06/2023: Le novità della dichiarazione Irap 2023 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

27/03/2022 - La gestione del demanio marittimo (10,00-12,00)

29/03/2023- Il responsabile di progetto (Rup) nel nuovo codice ed i compiti principali, approfondimento sulle principali novità – II modulo (15,30-17,30)

30/03/2023- Il responsabile di progetto (Rup) nel nuovo codice ed i compiti principali, approfondimento sulle principali novità – III modulo (15,30-17,30)

30/03/2023 - Le concessioni demaniali marittime e gli affidamenti (10,00-12,00)