Personale

Progressioni verticali, enti alla prova dei passaggi da un'area a quella superiore con le nuove regole

Si applica il vincolo di riservare almeno il 50% dei posti alle assunzioni dall'esterno

di Arturo Bianco

L'ampliamento della possibilità di effettuare progressioni verticali (Nt+ Enti locali & edilizia del 18 novembre), intendendo come tali i passaggi da un'area a quella immediatamente superiore, senza il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, è reso possibile per 20 mesi (cioè tra il 1° aprile del 2023 e il 31 dicembre del 2025) dal contratto del triennio 2019/2021, esattamente dai commi da 6 a 8 dell'articolo 13. Questa previsione dà applicazione al dettato dell'articolo 3, comma 1, del Dl 80/2021 e si aggiunge a quella prevista in modo ordinario da tale disposizione. Alle progressioni verticali disciplinate dal contratto, nella lettura data dall'Aran alle analoghe previsioni dettate dal contratto 2019 dei dipendenti delle funzioni centrali, si applica il vincolo di riservare almeno il 50% dei posti alle assunzioni dall'esterno.

Per dare concreta applicazione a questo istituto, gli enti si devono dare specifiche previsioni regolamentari, che devono però essere precedute dalla informazione preventiva e, a richiesta, dal confronto con i soggetti sindacali, relazione che non è invece prevista per le progressioni verticali disciplinate interamente dalla disposizione normativa.

Le procedure non hanno natura concorsuale, ma sono "valutative", dal che si desume che nella concreta applicazione non vi sarà spazio per apprezzamenti discrezionali, ma che siamo in presenza di fattori sostanzialmente automatici. Essi sono i seguenti 3: la esperienza maturata nell'area di provenienza; i titoli di studio e le competenze professionali. Ognuno di essi deve pesare per almeno il 20%. Quanto al primo criterio, si deve sottolineare l'ambiguità della nozione di esperienza, che sembra in questo caso un sinonimo della mera anzianità. Inoltre, essa, a differenza delle regole dettate dallo stesso contratto per i differenziali stipendiali, non va calcolata sul profilo ed espressamente si devono includere anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato. É' necessario che la regolamentazione dell'ente definisca in modo attento il terzo criterio, cioè le competenze professionali. Il contratto infatti si limita a suggerire di apprezzare coloro che sono in possesso della cosiddetta patente europea dei computer (ECDL) e/o hanno una buona conoscenza della lingua inglese attestata da una specifica certificazione.

La parte sicuramente più innovativa è quella contenuta nella tabella C. Essa prevede il requisito minimo di 5 anni di anzianità nell'area; tale requisito si innalza a 8 per le progressioni tra l'area degli operatori esperti e degli istruttori per i dipendenti che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e l'innalzamento a 10 per quelli che non sono in possesso della laurea, ma solamente del diploma, per il passaggio dall'area degli istruttori a quella dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Le disposizioni contrattuali, ancorchè in modo espresso solo per le progressioni verticali disciplinate dal Dl 80/2021 e non per quelle relative alla fase di prima applicazione, ma in via interpretativa tale estensione sembra essere possibile, prevede che i vincitori di queste procedure siano esonerati dal periodo di prova, che conservino le ferie maturate e non godute (scelta che ha un carattere innovativo) e che conservino la Ria in godimento. Viene inoltre disposto che conservino fino al primo passaggio come differenziale stipendiale, l'eventuale differenza di trattamento economico nel caso in cui sia superiore a quella del nuovo inquadramento (ipotesi che si realizza nel caso di posizione di progressione economica elevata e/o del sommarsi dei differenziali stipendiali). La novità è che questo assegno ad personam deve essere finanziato dalla parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata, cui affluiscono peraltro i risparmi derivanti dal riassorbimento delle progressioni economiche e dei differenziali in godimento.

Le norme contrattuali non chiariscono, il che lascia spazio alla regolamentazione autonoma degli enti, se i dipendenti possono partecipare a progressioni verticali per profili radicalmente diversi da quelli in cui si è svolta la propria attività lavorativa.

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