Personale

Assunzioni, il nuovo regime azzera la programmazione del fabbisogno

Tutti i chiarimenti alla magistratura contabile alle prese con trasformazioni radicali dell'ordinamento

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

L'entrata in vigore del decreto ministeriale 17 marzo 2020, che ha sancito l'avvio del nuovo regime assunzionale per i Comuni dal 20 aprile scorso, rappresenta un punto di svolta totale rispetto al passato. Questo potrebbe essere il sunto dopo circa due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del Dm assunzioni ora che gli orientamenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, come pronosticato, hanno iniziato a fioccare.
Il passaggio al nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni è, di per sé, assai delicato. Non aiuta il fatto che la norma e i suoi strumenti applicativi (decreto e circolare ministeriale) non siano cristallini dal punto di vista applicativo. Ancor più difficili da gestire sono le ricadute della scelta di dar corso a una tale rivoluzione a metà dell'anno.
In questo quadro i Comuni si sentono costretti, nel timore di sbagliare, a sollecitare chiarimenti alla magistratura contabile, anch'essa alle prese con trasformazioni radicali del quadro ordinamentale la cui parziale opacità spinge a letture spesso altrettanto recise.

Questione di approccio
Innanzitutto il nuovo contesto va approcciato, anche in presenza di spazi assunzionali teoricamente disponibili, con prudenza e lungimiranza. La Corte dei conti del Veneto, con deliberazione n. 104/2020 (su Enti locali & edilizia di ieri), evidenzia la necessità che anche gli enti "virtuosi" mantengano un atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità di assumere, tenendo conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale, delle condizioni del contesto e del bilancio nei prossimi anni.

La programmazione del fabbisogno
Il nuovo regime assunzionale, non più imperniato sul ricambio del personale cessato, ma sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni, azzera di fatto la programmazione del fabbisogno precedente. Il Piano triennale dei fabbisogni approvato prima del 20 aprile è svuotato dei suoi presupposti giuridici e pertanto inapplicabile. Dopo quella data occorre rivederne i contenuti secondo le nuove regole.
Così per prima la sezione Lombardia, con la deliberazione n. 74/2020 (su Enti locali & edilizia del 3 giugno). Ancor più recisamente in questa direzione la delibera della sezione Toscana n. 61/2020 (su Enti locali e edilizia del 28 luglio) che spinge sul principio del tempus regit actum tanto da negare che possano essere fatte salve le procedure avviate prima del 20 aprile con l'invio della comunicazione secondo l'articolo 34-bis del Testo unico per il pubblico impiego. La previsione di un regime transitorio, in verità, è contenuta nella circolare interministeriale dell'8 giugno scorso (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° giugno), che, proprio a tutela dei Comuni messi in crisi dall'entrata in vigore delle nuove norme in corso d'anno, ha previsto la possibilità di salvaguardare le procedure avviate al 20 aprile a certe condizioni. Tra queste l'invio della comunicazione per il personale soprannumerario, che la sezione toscana oggi disconosce quale possibile elemento utile a individuare l'avvio di una procedura assunzionale, in quanto autonomo e distinto dal procedimento concorsuale susseguente.

La mobilità
Unanimità delle sezioni regionali sul tema della (perduta) neutralità della mobilità. Dapprima la sezione Emilia Romagna con la deliberazione n. 32/2020, e poi la Lombardia con la pronuncia su accennata, hanno evidenziato la necessaria disapplicazione per i Comuni della regola stabilita dall'articolo 1, comma 47, della legge 311/2004: i Comuni, non più assoggettati alle regole sul turn-over possono oggi considerarsi enti senza limitazioni alle assunzioni. In teoria, a condizione di garantire la sostenibilità finanziaria delle scelte operate, possono assumere senza vincoli. La conseguenza è che i processi di mobilità dai Comuni verso altre amministrazioni soggette a limiti non sono più neutri. In questo, pieno accordo con la circolare esplicativa. Tra i Comuni, più semplicemente, un'assunzione per mobilità consuma spazi assunzionali tanto quanto qualsiasi alta modalità di reclutamento.

I dati contabili
Altro profilo non chiaro la scelta della annualità da prendere a base di calcolo per determinare il posizionamento di ciascun comune rispetto alle soglie individuate dal Dm.
Agli enti corre l'obbligo di scegliere tra rendiconto 2018 ed entrate 2016-2017-2018 (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità dell'ultima annualità) o rendiconto 2019 ed entrate 2017-2018-2019 (sempre al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità).
Una visione «a regime» del nuovo sistema fa propendere per la prima scelta, poiché il rendiconto 2018 era quello approvato al 20 di aprile e per evitare l'anomalia di un duplice utilizzo degli stessi valori su due programmazioni diverse. Una lettura orientata al costante aggiornamento del dato contabile fa prediligere la seconda.
Su questo nessun orientamento esplicito dalla Corte dei conti, che però sfiora il tema con la delibera n. 55/2020 (su Enti locali & edilizia del 7 luglio) della sezione emiliano-romagnola, chiarendo che i comuni della fascia di mezzo, tenuti a non superare nell'anno corrente il rapporto spesa-entrate registrato nell'ultimo rendiconto approvato, debbono prendere a riferimento quello da ultimo approvato alla data di effettuazione delle procedure di reclutamento, e non quello, eventualmente diverso, presente alla data di programmazione del fabbisogno. Il principio è, ovviamente, avere a riferimento il dato di bilancio più aggiornato, in quanto maggiormente espressivo delle «condizioni di salute» delle finanze del comune.

Il Fondo crediti
Con deliberazione n. 111/2020 (su Enti locali & edilizia del 29 luglio), i magistrati campani chiariscono che il Fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nel computo della percentuale da rapportare ai valori soglia, è quello dell'ultimo rendiconto della gestione approvato, eventualmente assestato. Anche questa posizione è avvalorata dalla considerazione della maggiore attualità del dato assestato rispetto a quello previsionale. In questa stessa direzione, e pertanto con ciò omogeneamente, si esprime in effetti anche la circolare esplicativa interministeriale.

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