I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Copertura dei costi di gestione di rifiuti marini e agevolazioni per eventi eccezionali

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di Roberto Lenzu (*) - Rubrica a cura di Anutel

 

Come è noto la componente UR1,a a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e quella UR2,a a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi sono regolate con deliberazione dell’Arera del 3/8/2023 n.386/2023/R/RIF.

L’applicazione di queste componenti solleva diverse questioni, in parte già affrontate in un precedente articolo a propria firma dello scorso 3 settembre. A integrazione di quanto riportato in quell’articolo, corre l’obbligo di precisare che la componente UR1,a è stata introdotta dai commi 7 e 8 dell’articolo 2, della legge 60/2022.

Oltre a quelle citate già trattate, è dibattuta anche la questione circa l’importo delle componenti che gli enti impositori sono tenuti a versare nelle casse del Csea. Secondo l’Arera gli enti debbono riversare l’importo del carico del ruolo a prescindere dal riscosso.

Questo comporta che gli enti territoriali da impositori diventano soggetti obbligati esposti al potere di controllo e sanzionatorio.

Tale assetto impositivo a carico degli enti territoriali non trova riscontro in una norma di legge.

Difetta di conseguenza la previsione legale anche del diritto/dovere di rivalsa nei confronti del soggetto passivo a sua volta non definito esplicitamente.

Al riguardo si rinvia a quanto argomentato nel proprio citato articolo.

Quindi si pone di nuovo la questione della compatibilità di tale assetto regolatorio con l’articolo 23 della Costituzione.

Sotto il profilo finanziario, la posizione dell’ Arera impatta sui bilanci degli enti locali e sui relativi equilibri di bilancio costringendo gli enti stessi a finanziare quanto meno nell’immediato con proprie altre entrate i versamenti a favore del Csea per la quota parte non pagata dai contribuenti. Entrate che gli enti sono costretti a distogliere da altre destinazioni.

Al riguardo la posizione dell’Arera impatta con prerogative costituzionali riservate agli enti territoriali quali quelle derivanti dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall’articolo 81 della Costituzione (Corte costituzionale 29/11/2017 n. 247) che si intrecciano con quelle autonomistiche derivanti dalle disposizioni in materia di federalismo amministrativo, finanziario e fiscale ai sensi degli articoli117,118 e 119 della Costituzione.

Non è un caso che finora, le materie della contabilità pubblica, finanziaria e impositiva locale hanno costituito oggetto di riserva della legislazione statale in concorrenza con quella regionale esercitate tendenzialmente in modo concertato con gli altri enti territoriali locali nel più ampio ambito della cosiddetta finanza pubblica allargata.

Prerogative autonomistiche locali ripetutamente valorizzate dalla Corte delle leggi a monito e limitazione del potere impositivo statale (Corte costituzionale 6/12/2017 n. 252; 20/7/2016 n.184).

Sicché si pone inevitabilmente la questione della compatibilità del potere impositivo esercitato dall’Arera nel caso di specie con le citate prerogative costituzionali.

Infine la questione dell’Iva.

Al riguardo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva n. 2006/112 (direttiva Iva) sono imponibili le «operazioni a titolo oneroso presuppone(ndo) unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un compenso realmente ricevuto dal soggetto passivo. Un tale nesso diretto sussiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario» (Corte di Giustizia europea 22/2/2018 C‑182/17).

Nel caso di specie, nessun nesso diretto sussiste tra le componenti dovute dai soggetti passivi Tari e della tariffa e il servizio reso a favore di una collettività indeterminata per il recupero dei rifiuti accidentalmente pescati in mare nonché tra tali soggetti e le agevolazioni riconosciute a favore di altri per eventi eccezionali e calamitosi; tanto meno è riscontrabile uno scambio di reciproche prestazioni di cui il compenso pagato costituisca il controvalore del servizio ricevuto dal contribuente nell’ambito di un rapporto giuridico.Di conseguenza si dovrebbe concludere che dette componenti sono fuori campo Iva.

(*) Docente Anutel

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