Personale

Personale, tetto del 20% agli idonei solo per i concorsi dopo il 22 giugno

Lo ha precisato il 16 giugno scorso il Dipartimento della Funzione Pubblica

immagine non disponibile

di Gianluca Bertagna

Il nuovo sistema di scorrimento delle graduatorie nel limite del 20% degli idonei decorre solo ed esclusivamente a partire dai concorsi banditi dopo il 22 giugno scorso. Non lo afferma il d.l. 44/2023 che come da conversione ha modificato l'art. 35-ter del d.lgs. 165/2001, bensì la nota n. 1187/2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Giunge, quindi, un primo chiarimento su quella che da più parti è stata indicata come l'ennesima disposizione che anziché semplificare complica le cose, soprattutto per gli enti di medie-piccole dimensioni. Non a caso, però, il documento conferma le parole già espresse dal Ministro Zangrillo, ovvero che si tratta di una misura che va letta in un'ottica di sistema nel quale gli altri fattori da valutare sono la rapidità delle nuove procedure concorsuali, frequenti e digitalizzate. Se a questo aggiungiamo la considerazione che i candidati collocati in graduatoria in una posizione rientrante nella quota introdotta corrisponde a quelli che hanno conseguito una valutazione finale più vicina al punteggio conseguito dai vincitori del concorso, si tratta, invece, di un complesso di elementi il cui "combinato disposto" non è latore di criticità, bensì costituisce un elemento di crescita qualitativa – oltre che quantitativa – della pubblica amministrazione.

Sarà certamente così, ma ancora una volta gli enti sono costretti a cimentarsi con modifiche in corso d'opera e non sempre cristalline nella loro esposizione normativa. Basti pensare che una prima lettura della disposizione aveva portato a ritenere che le graduatorie potessero essere utilizzate solamente nel limite del 20% dei posti messi a concorso. Le cose non stanno così. Infatti, l'art. 1-bis del d.l. 44/2023 prevede: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo». Solamente il 20% dei candidati che risultano idonei, dopo aver assunto i vincitori, potranno quindi beneficiare di successivo, eventuale scorrimento.

Ci voleva, invece, questo chiarimento del Dipartimento della Funzione Pubblica per dare più serenità agli operatori, chiarendo che il nuovo sistema di scorrimento varrà solo sui bandi di concorso banditi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dopo il 22 giugno scorso. Risposta scontata tenendo conto dei principi fissati dalle preleggi nel nostro ordinamento, ma a volte le conferme permettono di prendere decisioni più consapevoli e rapide.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©