Progettazione

Prevenzione incendi, dal 30 settembre le nuove regole: guida all'applicazione in cinque tappe

Non solo prescrizioni di tipo tecnico-edilizio ma anche comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dei condòmini su tutti i possibili rischi

di Mariagrazia Barletta

Informare i condòmini, magari coinvolgendoli, sulle azioni di prevenzione incendi e sui comportamenti da seguire in caso di emergenza. Conoscere bene lo stabile, ed i relativi pericoli e rischi, per prevenire gli inneschi e ritardarne la propagazione. Tenere a bada un eventuale incendio e permettere alle persone di mettersi prontamente in salvo, pianificando le azioni da compiere. Prestare attenzione ai rischi derivanti da eventuali lavori di manutenzione o dalla sostituzione o introduzione di un isolante termico o acustico. Infine, coordinare la pianificazione dell'emergenza se ci sono più attività nell'edificio. Cinque i passaggi, delicati, da non dimenticare per gestire efficacemente la sicurezza antincendio nei condomìni, sia quotidianamente, affinché non vengano compiute azioni che possano incrementare il rischio di incendio, sia in fase di emergenza, in modo non vi siano ostacoli all'esodo e importanti danni ai beni.

A meno che l'edificio non superi i 54 m di altezza antincendio, non comportano grandi adempimenti le norme sulla gestione della sicurezza antincendio nei condomìni che entrano in vigore il prossimo 30 settembre, ma vi sono comunque alcuni accorgimenti importanti, che, se ben applicati, possono fare la differenza nel predisporre e pianificare misure realmente efficaci. Tra pochi giorni – va ricordato – diventano pienamente operativi alcuni dei contenuti dell'allegato tecnico al Dm 25 gennaio 2019 che ha integrato la regola tecnica 246 del 1987 sugli edifici di civile abitazione. Ad entrare in vigore sono le misure organizzative e gestionali da applicare per garantire la sicurezza antincendio nei condomìni, sia in condizioni ordinarie sia in caso di emergenza. L'operatività di tali norme era stata "congelata" dal Dl Agosto 2020 (Dl 104) che ne aveva disposto l'entrata in vigore trascorsi sei mesi dalla conclusione dello stato di emergenza pandemico, poi chiusosi il 31 marzo scorso.

Parola d'ordine: informare
Non basta individuare le azioni che i condòmini devono mettere in atto nel caso scoppi un incendio insieme a tutte le precauzioni necessarie per mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni del condominio. È fondamentale, infatti, anche informare gli occupanti sui comportamenti da tenere. E, bisogna farlo pensando alla vita quotidiana del condominio, in modo da scongiurare che da azioni sbagliate possa derivare un maggior rischio di incendio o, in caso di innesco, possano determinarsi condizioni favorevoli alla veloce propagazione di fiamme e fumi o ostacoli all'esodo degli occupanti. È sempre buona norma far comprendere quali sono i rischi, perché è importante che le vie di esodo siano sempre sgombere e fruibili o per quale motivo, solo per fare un esempio, è pericoloso trattenere in posizione di apertura l'eventuale porta tagliafuoco che separa i piani dello stabile dall'autorimessa. Far comprendere le conseguenze di azioni errate è sempre un bene affinché le persone possano realmente prestare attenzione e osservare i divieti impartiti.
Esporre un foglio illustrativo con la lista di divieti e precauzioni da osservare è un obbligo, già a partire da altezze antincendio pari a 12 metri, ma va ricordato che coinvolgere le persone e informarle serve a generare consapevolezza sui rischi e sull'importanza delle azioni di prevenzione. Va ricordato che al di sopra dei 24 m di altezza antincendio, le norme obbligano gli amministratori di condominio a verificare, per le parti comuni, l'osservanza dei divieti e delle limitazioni prescritte. Lo stesso vale per le azioni da tenere in caso di emergenza: gli occupanti vanno informati sulle misure da attuare in caso di incendio. Non solo: la pianificazione d'emergenza deve sempre tener conto della presenza di persone con ridotte capacità motorie e, al di sopra dei 24 m, ricorre anche l'obbligo di verificarla periodicamente. È sempre buona norma individuare le persone che potrebbero avere difficoltà a mettersi in salvo autonomamente e studiare per loro delle soluzioni ad hoc.

Conoscere i rischi per tenerli a bada
Uno degli errori più grandi in cui si può incorrere è quello di individuare un modello standard di gestione della sicurezza da applicare in emergenza e in condizioni ordinarie, per poi estenderlo a un numero indefinito di condomìni. Bisogna ricordare che ogni condominio è una realtà a sé, con i suoi pericoli, i suoi rischi e le sue peculiarità. Solo conoscendo gli specifici rischi è possibile individuare in modo efficace le azioni di prevenzione e quelle da attuare in caso di emergenza. Potrebbero esservi dei rischi particolari in un condominio non presenti in un altro. Potrebbero esservi dei depositi, ad esempio, caratterizzati da un elevato carico di incendio, un impianto fotovoltaico o, ancora, un'autorimessa o una centrale termica con presenza di gas. Oppure potrebbe essere presente un'attività al piano terra che comporta un certo rischio d'incendio. O ancora dei parcheggi di auto elettriche, quindi dotate di batterie agli ioni di litio che potrebbero dar luogo a incendi difficili da spegnere. Ogni realtà avrà i suoi pericoli e rischi dai quali possono nascere diversi scenari di emergenza, diverse sarebbero le precauzioni da prendere per prevenire l'insorgenza di un incendio e anche le azioni da seguire nel caso si verifichi un incendio (bisognerà, ad esempio, individuare idonee procedure per la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti). E diverse e ben precise sarebbero le informazioni da fornire ai soccorritori.

Attenzione ai lavori di manutenzione
Tra le azioni di prevenzione che l'amministratore deve adottare, non bisogna trascurare quelle richieste nel caso in cui vi siano lavori di manutenzione. I lavori di manutenzione vanno infatti opportunamente gestiti e vanno valutate le possibilità di innesco da questi derivanti. Bisogna dunque prestare la massima attenzione alle operazioni pericolose, come i lavori a caldo, la presenza di depositi di materiali e di sostanze infiammabili, di impianti elettrici temporanei, le operazioni di saldatura, etc.. Tutte le sorgenti di rischio devono essere identificate in modo da individuare misure di prevenzione e di protezione. Tra i rischi la norma elenca: la temporanea disattivazione di eventuali impianti di sicurezza, la momentanea sospensione della continuità della compartimentazione, l'impiego di sostanze o miscele pericolose, come colle, solventi o sostanze infiammabili.

Valutazione del rischio anche per cambiare finiture e isolanti
Per gli immobili di altezza antincendio superiore a 24 m, il decreto fa scattare l'obbligo di redazione di una valutazione del rischio incendi ogni qualvolta si effettuino modifiche alle strutture o agli impianti, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico o acustico. Un aspetto, questo, da non dimenticare. L'avvenuta redazione della valutazione del rischio incendi, così come accade per tutti i nuovi adempimenti legati alla gestione della sicurezza antincendio prescritti dal Dm 25 gennaio del 2019, deve essere comunicata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Lo si fa in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Riguardo alla sicurezza delle facciate e delle coperture, va ricordato che dal 7 luglio è in vigore la nuova regola tecnica sulle chiusure d'ambito (Dm Interno del 30 marzo 2022), che impone anche una scelta ponderata tra l'altro proprio di isolanti e "cappotti termici". Va ricordato, inoltre, che il Dm 25 gennaio 2019 richiede una progettazione attenta alla sicurezza antincendio dell'involucro edilizio anche quando, in un edificio esistente, si effettuano interventi che comportano il rifacimento di almeno il 50% della superficie complessiva delle facciate. Ogni scelta deve essere presa con l'obbiettivo di limitare la propagazione delle fiamme per mezzo delle facciate e delle coperture, scongiurando anche il rischio che, per effetto di un incendio, parti della facciata possano disgregarsi e, nel cadere, compromettere le operazioni di soccorso e di esodo.

Azioni coordinate se ci sono più attività
La pianificazione dell'emergenza deve tener conto della presenza di eventuali attività facenti capo a diversi responsabili. Nell'edificio, oltre agli appartamenti, potrebbero esservi delle attività. Molto diffusa è la presenza di attività commerciali al piano terra, ma potrebbe capitare, solo per fare qualche esempio, che vi sia un centro diagnostico con affluenza di pubblico, oppure un bed & breakfast, un'autorimessa privata, etc… In questi casi è importante che ci sia un coordinamento con i diversi responsabili delle attività. In particolare, in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie di esodo ed esercite da responsabili diversi, la pianificazione dell'emergenza delle singole attività deve tener conto di eventuali interferenze e relazioni con le attività limitrofe. In questi casi vanno inoltre previste planimetrie indicanti le vie d'esoso, esposte in punti in cui possono essere ben visibili. Va infine ricordato che il nuovo Dm sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (il Dm 2 settembre 2021 che sarà in vigore dal 4 ottobre 2022) obbliga al coordinamento dei piani di emergenza quando in uno stesso stabile vi sono più luoghi di lavoro afferenti a titolari diversi.

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