Progettazione

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, sempre necessaria una valutazione del rischio

Le indicazioni di Inail e Vigili del Fuoco contenute nella pubblicazione dedicata alle nuove regole in vigore a partire dal 25 settembre prossimo (e, a seguire, il 4 e il 29 ottobre)

di Mariagrazia Barletta

Per inquadrare un luogo di lavoro tra quelli a basso rischio di incendio non basta verificare i sei requisiti individuati dalla normativa, ma occorre una corretta valutazione del rischio che lo confermi. A metterlo in evidenza, attraverso lo studio di casi pratici, è il volume dedicato alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro elaborato dall'Inail e dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione del Consiglio nazionale degli Ingegneri. La pubblicazione affronta i contenuti dei decreti 1, 2 e 3 settembre 2021, che andranno a sostituire il Dm 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro e che saranno in vigore rispettivamente il 25 settembre, il 4 e 29 ottobre 2022.

Il Dm 3 settembre (il cosiddetto Minicodice) – va ricordato – ha introdotto dei criteri semplificati per la valutazione del rischio e per l'adozione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio. Lo stesso decreto definisce tali i luoghi di lavoro che non sono soggetti al controllo dei Vigili del fuoco e che sono privi di regola tecnica verticale, rispondenti a sei precisi requisiti: affollamento entro i 100 occupanti, superficie lorda non superiore a mille mq, piani situati a quote comprese tra -5 e 24 m, assenza di quantità significative di materiali combustibili, nonché di sostanze o miscele pericolose. Infine, non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Più nel dettaglio, una nota precisa che i materiali combustibili si considerano in quantità significative quando il carico d'incendio specifico supera i 900 MJ/mq.

Due i casi studio analizzati nel volume Inail: un ufficio, sede di uno studio legale, che occupa un intero piano di uno stabile e un'attività commerciale di esposizione e vendita di mobili (superficie lorda complessiva di 390 mq). In entrambi i casi si tratta di attività esistenti non soggette agli adempimenti di prevenzione incendi, ossia non rientranti tra le 80 attività elencate nel Dpr 151 del 2011. Il primo passaggio è verificare che siano soddisfatti i sei requisiti, ovviamente effettuando anche il calcolo del carico d'incendio specifico per controllare che non venga superata la soglia dei 900 MJ/mq. Uno step fondamentale per capire se è possibile utilizzare i criteri semplificati del "Minicodice" o la procedura molto più complessa del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Ma, per individuare la normativa da utilizzare non è sufficiente attenersi ai sei requisiti: «il basso rischio di incendio deve essere dimostrato e confermato attraverso una corretta valutazione del rischio d'incendio», viene evidenziato nel testo. La valutazione del rischio potrebbe infatti correggere l'ipotesi iniziale di classificazione dell'attività, rilevando condizioni che in realtà posizionano il luogo di lavoro al di fuori del basso rischio.

Negli esempi riportati, per la valutazione, di tipo semiquantitativo, viene scelto un metodo a griglie (possono essere utilizzati metodi diversi), esaminando sia fattori che concorrono a un incremento del rischio che altri che contribuiscono alla sua mitigazione. Viene dunque valutato il livello di rischio residuo per ciascun compartimento al fine di dimostrare che effettivamente l'attività sia a basso rischio e possa dunque seguire le prescrizioni del Minicodice. Nel caso dell'attività commerciale, una criticità riguardante il sistema di esodo smentisce la valutazione iniziale e mette in evidenza la presenza di un rischio non basso, nonostante la verifica dei sei requisiti avesse dato esito positivo. È la valutazione del rischio, correttamente eseguita, a indirizzare i progettisti verso i criteri del Minicodice o verso l'impiego del complesso e corposo Codice di prevenzione incendi.

Come evidenziato nel volume, per effetto del Dm 3 settembre 2021, l'utilizzo del Codice di prevenzione incendi sarà ancora più ampio. Il testo ricorda che per la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, il Codice è applicabile sempre: si può scegliere di utilizzarlo anche per quelli considerati a basso rischio di incendio. Inoltre, per i luoghi di lavoro privi di regola tecnica, e che non possono essere considerati a basso rischio, il Codice è l'unico riferimento (cogente) applicabile. Il documento evidenzia come la definizione di basso rischio d'incendio, contenuta nel Dm 3 settembre 2021 «in realtà, possa riferirsi realmente solamente a luoghi di lavoro di modesta rilevanza ai fini del rischio di incendio». E questo, ovviamente, amplifica molto il campo di applicazione del Codice.

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