Revisore degli enti locali e correttivo appalti, opportunità e responsabilità nel controllo della spesa pubblica
La pubblicazione del Dlgs 209/2024, correttivo del Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 36/2023), segna un’evoluzione significativa per la gestione degli appalti pubblici. Il provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, introduce una serie di modifiche destinate a incidere profondamente sulle procedure di affidamento, gestione e controllo degli appalti. Per il revisore degli enti locali, che ha già posto in essere i controlli sugli appalti, l’attenzione sulle verifiche, comporta una procedura di revisione aggiuntiva da dettagliare in fase di esecuzione, partendo dai processi alla luce delle modifiche al Ccp n. 36/2023.
Il “correttivo” si pone l’obiettivo di migliorare la trasparenza, l’efficienza e la sostenibilità economica degli appalti pubblici, introducendo strumenti e metodologie che richiedono un controllo attento e competente. Questo compito si concretizza attraverso il controllo contabile, che include la verifica della conformità degli atti amministrativi alle norme contabili, il rispetto dei vincoli di bilancio, e la corretta gestione delle risorse pubbliche.
L’esercizio del controllo del revisore, già presente in tutti gli atti, conferma infatti ciò che il “correttivo” si pone. È evidente che il contenuto di ciascun atto deve essere ben delineato e circostanziato, tale da aver coerenza con il processo del bilancio e tutte le sue fasi.
Di seguito le principali novità, con un focus sui compiti del revisore degli enti locali che ricordiamo essere il garante dell’equilibrio economico-finanziario dell’ente.
Con le modifiche all’articolo 43 del Dlgs 36/2023, il correttivo amplia l’obbligo di digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti, elevando la soglia per l’applicazione obbligatoria del Building Information Modeling (BIM) a 2 milioni di euro. Questa misura mira a garantire una gestione trasparente e tracciabile, migliorando la pianificazione e la gestione dei contratti.
Un riferimento specifico per l’attenzione del revisore sul tema, è richiamata nella pubblicazione dell’articolo su Nt+ Enti locali & Edilizia - rubrica ANCREL del 18 gennaio 2024 “Il revisore e la nuova programmazione dei lavori pubblici - Il Building Information Modeling” a firma di Rosa Ricciardi.
Le modifiche all’articolo 60 prevedono nuovi meccanismi di revisione dei prezzi, con la creazione di indici settoriali specifici, introdotti nell’Allegato II.2-bis. Tali strumenti sono progettati per rispondere alle fluttuazioni del mercato, salvaguardando l’equilibrio economico-finanziario degli appalti e delle procedure di gara.
Il controllo del revisore, se già attuato in sede di pianificazione ed attuazione, si delinea su un concetto più ampio di strategia di dettaglio, che se pur complessa, potrebbe riflettersi su una collaborazione diretta con il Rup, al fine di verificare la correttezza su quanto contenuto nell’articolo 60 “Revisione dei prezzi” e il rispetto delle procedure di gara.
L’articolo 11 del Dlgs 209/2024 introduce disposizioni più stringenti sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali, anche per prestazioni secondarie o accessorie. Le stazioni appaltanti devono garantire che i lavoratori impegnati nei contratti pubblici godano di tutele equivalenti a quelle previste per le attività principali.
Il revisore, nello specifico controllo dell’articolo 11 “Principio di applicazione dei Ccnl – Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti”, svolge una verifica più approfondita al fine del rispetto del contenuto dell’articolo e dei suoi commi. Anche in tal contesto, è doveroso un incontro con i Responsabili al fine di minimizzare i rischi per eventuali responsabilità sulle verifiche.
Le modifiche all’articolo 50 introducono criteri più chiari per gli affidamenti diretti sotto soglia europea, con l’obbligo di maggiore trasparenza nella selezione degli operatori economici. Questo rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze di snellezza amministrativa e garanzia di concorrenza. È di fondamentale importanza il rispetto dei vincoli normativi, soprattutto per gli affidamenti diretti e gli appalti sotto soglia pertanto il richiamo alla verifica del Revisore, sempre se pianificata ed attuata, rileva un controllo a campione sugli affidamenti diretti nel rispetto dei principi e soprattutto nei criteri di rotazione.
L’articolo 41 prevede che i contratti di servizi di architettura e ingegneria siano aggiudicati sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, limitando il ribasso economico al 35% dell’importo complessivo. Questa norma rafforza il principio dell’equo compenso, prevenendo offerte anomale.
Il richiamo alla verifica del Revisore, sempre se pianificata ed attuata, rileva anche qui, un controllo a campione con la collaborazione del Rup, posto che tale verifica è più complessa in quanto trattasi di offerta economicamente più vantaggiosa, i cui criteri ancorché delineati nel bando di gara, rilevano una procedura molto articolata da parte della commissione.
Il “correttivo” chiarisce il ruolo del Collegio Consultivo Tecnico, obbligatorio per lavori sopra soglia conferendogli funzioni sia di supporto tecnico che di prevenzione e risoluzione delle controversie. In tale contesto il revisore nell’ambito della propria verifica sui contratti sopra soglia, può estendere il controllo (sempre con il supporto del Funzionario/Rup), a un concetto di revisione più ampio sulla congruità delle spese del Collegio Consultivo Tecnico.
Il Dlgs 209/2024 rappresenta un’evoluzione normativa che rafforza il quadro regolamentare del Codice dei Contratti Pubblici, introducendo strumenti e metodologie pensati per garantire trasparenza, efficienza e sostenibilità economica.
Il controllo del Revisore, si basa sul rispetto dei principi generali indicati nel Ccp n. 36/2023 e relativa applicazione.
Alla luce delle novità introdotte, si auspica che il legislatore prosegua nel rafforzare il quadro normativo, delineando con maggior precisione i confini delle responsabilità del Revisore, così da evitare sovrapposizioni con altri organismi di vigilanza come l’Anac e il Rpct.
Ancrel e Cndcec hanno posto in essere strumenti operativi in modo tale da supportare il revisore nelle proprie verifiche.