Progettazione

Prevenzione incendi su facciate e coperture: tutto quello che c'è da sapere per applicare le norme in vigore dal 7 luglio 2022

Operativa la regola tecnica valida su tutti gli edifici civili nuovi o esistenti quando si utilizzano le norme tecniche del codice di prevenzione incendi

di Mariagrazia Barletta

(articolo aggiornato alle 12:45)
È in vigore da oggi, giovedì 7 luglio, la regola tecnica di prevenzione incendi per la sicurezza delle facciate e delle coperture degli edifici civili (decreto del ministero dell'Interno del 30 marzo 2022). La nuova norma si applica agli edifici civili, esistenti o di nuova realizzazione, quando si utilizzano le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi. Dunque, la nuova norma va letta "in tandem" con le regole tecniche specifiche per: i condomini oltre i 24 metri di altezza antincendio, gli uffici con oltre 300 occupanti, le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, le scuole con più di 100 occupanti, le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, gli asili nido con più di 30 occupanti, le autorimesse di oltre 300 mq e le strutture sanitarie soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco. Sono applicabili anche ai musei, alle gallerie, agli archivi e alle biblioteche inseriti in edifici sottoposti a tutela e alle altre attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco ospitate in immobili tutelati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Non va dimenticato che la nuova regola tecnica contiene indicazioni anche per le attività cosiddette "sottosoglia", ossia che non raggiungono i limiti di assoggettabilità previsti dal Dpr 151 del 2011.

Doppio binario normativo, ma con prevalenza del Dm
Dunque, la normativa viaggia su un doppio binario: da una parte è possibile utilizzare il Codice di prevenzione incendi con le sue regole e dall'altra le norme di stampo tradizionale, ossia pre-Codice. La Rtv sulle chiusure d'ambito è destinata dunque ad avere una sua omologa da affiancare alle norme tradizionali, come il Dm 246 del 1987 sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (qui l'articolo pubblicato lo scorso 12 aprile). Per questo è in fase di elaborazione un decreto che andrà ad aggiornare le linee guida sulla sicurezza delle facciate (circolare 5043 del 15 aprile 2013), rendendole anche cogenti. Si prevede di allineare i contenuti del documento del 2013 a quelli della nuova Rtv. Intanto che si completa il quadro normativo, però, la Rtv del Codice, essendo un Dm, prevale sulle linee guida, tra l'altro facoltative, pubblicate nel 2013.

Quadro normativo in piena evoluzione
Il quadro normativo riserva altre novità perché presto, nelle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, compresi i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri, non sarà più possibile installare prodotti da costruzione omologati in classe italiana. Le prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione dovranno infatti essere determinate esclusivamente in base al sistema europeo di classificazione stabilito dalla norma En 13501-1. La novità è contenuta nello schema di decreto del ministero dell'Interno (già inviato a Bruxelles per le verifiche di rito) destinato a modificare pesantemente le principali disposizioni sulla reazione al fuoco dei materiali, ossia il Dm 26 giugno 1984, il Dm 10 marzo 2005 e anche il Codice di prevenzione incendi (qui l'articolo pubblicato lo scorso 16 giugno). Inoltre, a breve dovrebbe essere pubblicato anche un altro provvedimento, richiamato proprio dalla Rtv sulle chiusure d'ambito, che apre la strada ai metodi di prova britannici e tedeschi per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi che vanno a costituire le facciate degli edifici civili.

Nuove norme valide anche per il rifacimento delle facciate
Ai condomìni - va ricordato – si richiede una progettazione attenta alla sicurezza antincendio dell'involucro edilizio anche quando, in un edificio esistente, si effettuano interventi che comportano il rifacimento di almeno il 50% della superficie complessiva delle facciate. È il Dm 25 gennaio 2019 ad obbligare ad una progettazione volta a limitare la propagazione delle fiamme per mezzo delle facciate e delle coperture, scongiurando anche il rischio che, per effetto di un incendio, parti della facciata possano disgregarsi e, nel cadere, compromettere le operazioni di soccorso e di esodo. Ed allora, in attesa del nuovo riferimento da applicare in abbinamento alla regola tradizionale (Dm 246 del 1987), è difficile pensare di non affidarsi alle indicazioni della Rtv del 30 marzo 2022. Un passaggio, questo, da tenere ben presente quando si effettuano, ad esempio, lavori di efficientamento che comportano la realizzazione di un isolamento termico. Le nuove norme inducono ad una scelta ponderata di isolanti e "cappotti termici", da inquadrare all'interno di una complessa progettazione antincendio (qui alcune indicazioni per scegliere i materiali da utilizzare per facciate e coperture).

Più nel dettaglio, la nuova Rtv prescrive l'utilizzo di isolanti protetti di classe almeno pari alla "C, s2, d0" se la massima quota dei piani supera i 24 metri e "D, s2-d0" per quote dei piani superiori a 12 e fino a 24 m. Per isolanti in vista, la classe minima è la "A2, s1-d0" per quote superiori a 24 m e "B-s2, d0" nel range 12-24m. Per i cappotti in kit sono prescritte le classi "B-s2,d0" per edifici con quote di tutti i piani entro i 24 m e privi di compartimenti classificati "D12 o "D2" e "B-s1,d0" per edifici con quote dei piani oltre i 24 m, in caso di applicazione a parete e "A2-s1,d0" per applicazione a soffitto. Ma, la maggiore novità sta nell'aver previsto la realizzazione di fasce di separazione che funzionino da barriera antincendio rispondenti a precisi requisiti, non solo per la resistenza, ma anche per la reazione al fuoco.

Attenzione alla valutazione del rischio
Sempre in riferimento ai condomìni, va ricordato che la Rtv sulle chiusure d'ambito si utilizza insieme alla nuova regola tecnica sugli edifici di civile abitazione, entrata in vigore lo scorso 29 giugno. Quest'ultima, esattamente come previsto anche dal Dm 25 gennaio 2019, prevede che venga elaborata una valutazione del rischio incendi anche qualora si effettuino modifiche alle finiture, al rivestimento presente in facciate e agli isolanti. Tra l'altro, l'elaborazione di tale valutazione del rischio è cogente dal 30 settembre 2022. Un utile riferimento per una corretta valutazione potrebbe essere rappresentato dal documento (Pas 9980:2022) pubblicato dall'organismo nazionale di standardizzazione britannico, Bsi, che definisce i passaggi fondamentali per valutare il rischio d'incendio delle facciate di edifici residenziali multipiano esistenti. Il documento delinea le buone pratiche da applicare per analizzare le probabilità di innesco di una facciata e le relative conseguenze in termini di eventuali danni alle persone e al bene stesso (qui l'articolo di approfondimento sul Pas del Bsi pubblicato lo scorso 23 giugno).

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (aggiornato al 7 luglio 2022)

Fotovoltaico, requisiti specifici per i tetti
Infine, va ricordato che la nuova normativa sulle chiusure d'ambito prende in considerazione anche il rischio incendi che può essere causato dall'installazione di un impianto fotovoltaico. La Rtv prescrive che il tetto su cui sono posizionati i moduli abbia precise caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco. Si richiedono dunque diverse attenzioni progettuali, compresa la predisposizione di idonee fasce di separazione con il compito di evitare o ritardare la propagazione di un eventuale incendio originato dall'impianto (qui l'approfondimento sugli impianti fotovoltaici in relazione alla prevenzione incendi per guidare il professionista all'applicazione delle norme in vigore da oggi, 7 luglio).

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