Urbanistica

Prevenzione incendi sui luoghi di lavoro, ci siamo: come gestire i primi adempimenti in vigore dal 4 ottobre

Le azioni da fare nel normale esercizio dell'attività e nei casi di emergenza: l'attenzione alle disabilità, la formazione e i controlli (in attesa delle altre regole che scattano dal 29 ottobre)

di Mariagrazia Barletta

Verificare le misure di gestione della sicurezza da attuare durante il normale esercizio dell'attività e in caso di emergenza. Controllare che la formazione e l'informazione dei lavoratori e la formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio rispondano ai nuovi requisiti. Con l'entrata in vigore, il 4 ottobre, del decreto sulla gestione della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro (Dm 2 settembre 2021) bisogna aver portato a termine diversi controlli e adempimenti che derivano dal superamento, per ora parziale ma che sarà completo dal prossimo 29 ottobre (data in cui entrerà in vigore il Dm cosiddetto "mini-codice"), del vecchio Dm 10 marzo 1998. Per alcune prescrizioni, ci sarà invece un po' più di tempo per adeguarsi. Non sono poche le verifiche e le misure da attuare derivanti dal passaggio dalla normativa del 1998 a quella del 2021.

Gestione della sicurezza antincendio, controllo delle misure finora adottate
Le misure di sicurezza antincendio sono – va ricordato – suddivisibili in due famiglie: quelle da pianificare e applicare nel caso vi sia un'emergenza e quelle da attuare abitualmente per non alterare le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro e non generare pericoli che potrebbero innalzare il rischio, dar luogo ad eventuali inneschi o incrementare l'intensità di un incendio nel caso questo si verifichi. Dunque, entro il 4 ottobre, i datori di lavoro devono aver verificato che le misure di gestione della sicurezza antincendio, finora adottate, rispondano ai requisiti richiesti dalla nuova normativa. I controlli riguardano: l'informazione e la formazione dei lavoratori, la formazione e l'aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, i contenuti del piano di emergenza e delle relative planimetrie. Infine, c'è da attuare una progettazione della sicurezza attenta alle vulnerabilità delle persone con «esigenze speciali».

Obbligo più ampio per il piano di emergenza
L'obbligo di redazione del piano di emergenza è esteso ai luoghi di lavoro aperti al pubblico in cui vi è la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori. Dunque, deve essere elaborato per la prima volta un piano di emergenza nei luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori, non soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone. Duque, tutte le attività che rientrano in tale casistica devono aver elaborato, entro il 4 ottobre, un piano di emergenza secondo le prescrizioni individuate dal Dm 2 settembre 2021. Va anche ricordato, che, anche se non obbligato all'elaborazione del piano di emergenza, il datore di lavoro deve comunque adottare idonee misure organizzative e gestionali da seguire in caso di emergenza, riportandole nel documento di valutazione dei rischi. Inoltre, nei luoghi di lavoro già obbligati dal Dm 10 marzo 1998 alla redazione del piano di emergenza, la strategia finora adottata va comunque aggiornata se non rispetta i requisiti previsti dal nuovo decreto.

Attenzione alle persone con «esigenze speciali»
Rispetto al Dm del 1998, la nuova normativa mostra una maggiore sensibilità nei confronti delle persone con «esigenze speciali». E, questa maggiore attenzione deve essere inglobata nelle strategie antincendio e considerata anche nella pianificazione delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza. Non solo le disabilità, ma tutte le specifiche necessità degli occupanti vanno individuate e messe in relazione con lo spazio, considerando l'interazione tra la particolare disabilità (sensoriale, motoria o cognitiva) o specifica necessità della persona e l'ambiente in cui questa si muove in caso di emergenza. E, nei luoghi di lavoro aperti al pubblico, bisogna prefigurarsi qualsiasi situazione e dare risposta alle molteplici difficoltà di percorrenza delle vie d'esodo, di lettura delle mappe di orientamento, di comprensione delle modalità utilizzate nel diffondere l'allarme, etc.. La valutazione del rischio deve considerare la quantità e la qualità della tipologia di ciascun occupante, definito come «persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali». I dislivelli, la lunghezza dei percorsi, le caratteristiche delle pavimentazioni, la segnaletica di sicurezza, l'accessibilità dei dispositivi di sicurezza, la presenza di eventuali spazi calmi, la facile riconoscibilità del sistema d'esodo, sono tutti fattori che hanno influenza sulla componente "ambiente" e che progettisti e datori di lavoro devono tener ben presenti.

Inoltre, la comunicazione dell'emergenza deve poter raggiungere tutte le persone presenti nel luogo di lavoro ed essere da queste ben compresa. È necessario includere tutti nella comunicazione, anche chi ha difficoltà, ad esempio, uditive o cognitive o le persone ipovedenti o non vedenti, ricordando che una comunicazione efficace riduce i tempi di pre-movimento che coprono le fasi che vanno dalla rivelazione dell'incendio al momento in cui la persona si accinge a mettersi in cammino per porsi in salvo. Dunque, già dal 4 ottobre questa accresciuta sensibilità verso le vulnerabilità umane deve far parte della progettazione antincendio e delle strategie da seguire in caso di emergenza.

Formazione e aggiornamento degli addetti antincendio
Il nuovo Dm modifica i contenuti minimi dei corsi di formazione. Fissa anche quelli per i corsi di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, da frequentare con cadenza almeno quinquennale. Inoltre, per la prima volta vengono definiti i requisiti che un docente deve soddisfare per poter tenere corsi di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio. Le novità, anche su questo fronte, non sono poche. La qualificazione dei docenti è uno dei punti più innovativi del decreto che, però, è legato all'attivazione, che al momento sconta ritardi, di specifici corsi per docenti presso i Vigili del Fuoco. Per tale motivo, non si esclude che possa giungere una proroga che vada a modificare i termini che riguardano la formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio. In ogni caso, la norma prevede un periodo transitorio. Dunque, i corsi organizzati secondo le disposizioni del Dm 10 marzo 1998 restano validi fino al 4 aprile 2023. I datori di lavoro che hanno già formato i loro addetti al servizio antincendio devono provvedere al loro aggiornamento entro cinque anni dall'ultima attività formativa o di aggiornamento. Se al 4 ottobre 2022 risultano trascorsi più di cinque anni dall'ultima attività di formazione o di aggiornamento degli addetti, il primo corso di aggiornamento va fatto entro il 4 ottobre 2023.

Informazione anche per gli appaltatori e i manutentori
Tutte le informazioni utili che riguardano il rischio incendi, come ad esempio, la presenza di aree a maggior rischio, nonché di fonti di pericolo, le azioni da adottare in caso di incendio, le procedure di evacuazione, vanno trasmesse anche agli addetti alla manutenzione e ad eventuali ditte appaltatrici esterne. Spesso, infatti, proprio le lavorazioni effettuate da personale esterno che non conosce bene l'ambiente in cui opera è causa di incendi. La normativa in vigore dal 4 ottobre obbliga il datore di lavoro ad assicurare che tali persone siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro e dei comportamenti da tenere in caso di emergenza.

Esercitazioni antincendio con il coinvolgimento anche di esterni
Ricordando che per alcune attività, come le scuole, l'esercitazione antincendio deve essere effettuata con frequenza maggiore, per i luoghi di lavoro, la normativa prevede esercitazioni a cadenza almeno annuale. Quindi, salvo le citate eccezioni, la prima esercitazione va fatta entro un anno dalla precedente. Con l'entrata in vigore del Dm 2 settembre 2021, bisogna ricordarsi di attuare alcuni accorgimenti su cui le nuove norme insistono. In particolare, se ritenuto opportuno, devono essere coinvolte nelle esercitazioni anche le persone, diverse dai lavoratori, presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività, come: gli utenti, il pubblico, il personale delle ditte di manutenzione e gli appaltatori.

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